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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (CANONE UNICO PATRIMONIALE)

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Descrizione

Il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che permanenti.

Il canone è dovuto da tutti coloro che effettuano occupazioni di qualsiasi natura, anche se privi di autorizzazione, in modo permanente o temporaneo su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio e da coloro che effettuano occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti, stagionale e temporanee: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono stagionali le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi per un periodo massimo di 9 mesi continuativi nell'arco dell'anno (dal 1 marzo al 30 novembre); sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti; si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili. Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (il territorio è diviso in quattro categorie). Il pagamento del canone deve essere effettuato tramite il sistema pagoPA oppure tramite sistema P.O.S. - Bancomat. (presso l'ufficio Entrate del Comune). L'importo deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Il canone non è dovuto se l'importo (dopo l'arrotondamento) è inferiore a 3,00 euro. Permanente Temporanea Per le occupazioni permanenti il canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di emanazione della concessione qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti va eseguito in unica soluzione prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA e dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa a giorno o a tariffa oraria. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza. . La domanda deve contenere gli estremi della concessione /autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione presentando apposita domanda indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata. Il subentrante è tenuto al versamento del canone se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto. Qualora il pagamento dell'avviso di contestazione venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta al 15%. Prima della notifica dell'avviso di contestazione, l'omesso o parziale pagamento può essere definito pagando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta al 5%.

Tipologia Servizio: 
Servizio
Destinatari: 

Il canone è dovuto da tutti coloro che effettuano occupazioni di qualsiasi natura, anche se privi di autorizzazione, in modo permanente o temporaneo su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio e da coloro che effettuano occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Come si fa: 

Il cittadino che vuole occupare suolo pubblico nel territorio comunale deve presentare apposita domanda in bollo al Settore Tributi specificando le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso.

Contatti
Uff. Responsabile: 
Informazioni Ultima modifica: 24/11/2022 - 16:19