Dal 1° gennaio 2013 divieto di vendita dei tabacchi ai minori di 18 anni e sanzioni inasprite. Questo, in estrema sintesi, è quanto prevedono delle norme del Decreto Balduzzi.
Quindi, dal 1° gennaio 2013:
– è vietata la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni (e non più di sedici);
– i distributori automatici devono essere adeguati alla lettura automatica dei documenti anagrafici con il nuovo limite di età ;
– sono inasprite le sanzioni in caso di violazioni alle norme citate: si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro alla prima violazione, mentre se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per  tre  mesi,  della  licenza  all’esercizio dell’attività .
Inoltre, la legge impone che, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il rivenditore chieda un documento di identità prima di vendergli prodotti del tabacco. A scanso di equivoci, è bene chiarire che la richiesta del documento d’identità non è una facoltà ma un obbligo, a meno che l’età del cliente non sia manifesta.
Pagina aggiornata il 15/11/2023