Nel 2012 sono state apportate sostanziali modifiche sia al regime di vendita che di somministrazione di bevande alcoliche rivolte ai minori (ove per somministrazione si intende vendita per il consumo sul posto).
Il legislatore ha infatti inteso rafforzare il preesistente divieto di somministrazione da parte di un esercente un’osteria o altro pubblico esercizio di bevande alcoliche a un minore di anni sedici o a infermo di mente, già previsto dall’art. 689 del codice penale e sanzionato con una pena dell’arresto fino ad un anno, prevedendo una tutela anche per i minori di anni 18.
La Novità:
Per i minori di anni 16:
– L’esercente che, somministrando alcol ai minori di 16 anni o a infermi di mente, commette tale reato più di una volta sarà soggetto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi;
– La stessa pena (arresto fino a un anno) è prevista anche per chi pone in essere una delle citate condotte attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non ci sia presente personale incaricato a effettuare tale controllo.
Per i minori di anni 18:
– Il DIVIETO DI SOMMINISTRARE bevande alcoliche è esteso anche ai minori di anni 18; fermo restando la violazione penale nel caso i consumatori siano minori di anni 16, chiunque somministri bevande alcoliche a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi;
– Sempre per i minori di anni 18 è ora introdotto il DIVIETO DI VENDITA di bevande alcoliche: la sanzione amministrativa è sempre la stessa (da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro con la SOSPENSIONE dell’attività per tre mesi).
E’ utile inoltre evidenziare che chiunque vende o somministra bevande alcoliche (il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il termine “vendere” deve essere interpretato come “fornire, mettere a disposizione” sia in un bar che in un negozio) ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Riassumendo…
Violazione |
Norma Violata |
Sanzione |
Note |
Somministrazione ai minori di anni 16 o infermi di mente | Art. 689 codice penale. |
Arresto fino a un anno Se ne deriva ubriachezza pena aumentata |
In caso di reiterazione sanzione da €.1.000 a €.25.000 e sospensione attività per 3 mesi |
Vendita ai minori di anni 16 o infermi di mente attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici | Art. 689 codice penale |
Arresto fino a un anno Se ne deriva ubriachezza pena aumentata |
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Somministrazione a persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni | Art. 14 ter
L. 125/2001 |
Sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.000 (pagamento in misura ridotta € 333,33) |
In caso di reiterazione sanzione da € 500 a €.2.000 + sospensione dell’attività per 3 mesi |
Vendita ai minori di anni 18 | Art. 14 ter
L. 125/2001 |
Sanzione pecuniaria da € 250 a €.1.000(pagamento in misura ridotta € 333,33) |
Riferimenti normativi:
D.L.13.09.2012, n. 158 e convertito con L. 08.11.2012, n. 189;
L. 30.03.2001, n. 125;
Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 04.02.2013.
Pagina aggiornata il 15/11/2023