Regolamento del Consiglio Comunale Art. 36 Diritto all’informazione dei consiglieri 1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità all’uopo stabilite nel regolamento sul diritto di accesso. 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. 3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni soggette a controllo eventuale, ai sensi dell’art. 127 T.U.E. L..
Pagina aggiornata il 15/04/2024