Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 ). L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dall’articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 ) oppure un procedimento in forma semplificata (disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B ). L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. L’autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute. Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l’esecuzione dell’intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo previsto dal quinquennio stesso (articolo 146, comma 4 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 ).
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