La legge prevede contributi a favore delle persone con disabilità per realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati. Il contributo a favore delle persone con disabilità per la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati, costruiti prima dell’entrata in vigore della legge medesima, nonchè successivamente in regime di adattabilità è previsto ai sensi della legge 9/01/1989 n° 13 per edifici, spazi e servizi e della L.R. n° 5 del 31/03/2008. La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno dalla persona interessata o da chi ne esercita la tutela e deve riferirsi ad opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità , non ancora realizzate, nell’immobile nel quale risiede. Entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune forma un elenco delle richieste selezionate e lo pubblica all’Albo Pretorio. Il Comune si accerta dell’effettiva realizzazione dell’opera e della conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda e provvede all’erogazione del contributo direttamente al richiedente. L’erogazione del contributo avviene al momento del ricevimento degli importi dalla Regione, che effettua una ripartizione del Fondo Nazionale fra i Comuni interessati.
Pagina aggiornata il 15/11/2023