Divieto vendita tabacchi ai minori

Pagina dedicata al Divieto vendita tabacchi ai minori del Comune di Castelleone

Dal 1° gennaio 2013 divieto di vendita dei tabacchi ai minori di 18 anni e sanzioni inasprite. Questo, in estrema sintesi, è quanto prevedono delle norme del Decreto Balduzzi.

Quindi, dal 1° gennaio 2013:
– è vietata la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni (e non più di sedici);
– i distributori automatici devono essere adeguati alla lettura automatica dei documenti anagrafici con il nuovo limite di età;
– sono inasprite le sanzioni in caso di violazioni alle norme citate: si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro alla prima violazione, mentre se il fatto è commesso  più  di  una  volta  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e la  sospensione,  per   tre   mesi,   della   licenza   all’esercizio dell’attività.

Inoltre, la legge impone che, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il rivenditore chieda un documento di identità prima di vendergli prodotti del tabacco. A scanso di equivoci, è bene chiarire che la richiesta del documento d’identità non è una facoltà ma un obbligo, a meno che l’età del cliente non sia manifesta.


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Pagina aggiornata il 15/11/2023

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