Pubblicazioni di matrimonio

  • Servizio attivo

Servizio del comune di Castelleone riguardante il matrimonio


A chi è rivolto

Coppia di persone che intendono sposarsi e almeno una delle due è residente nel Comune di Castelleone.

Descrizione

Per sposarsi, sia con rito civile che religioso, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due nubendi (i futuri sposi), indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

Come fare

Le pubblicazioni di matrimonio si ricevono allo sportello Servizi demografici negli orari apertura dello sportello. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove uno di loro ha la residenza. In caso di impedimento, la richiesta può essere presentata da uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni con firma e copia del documento d'identità del nubendo assente o anche, in caso di impedimento di entrambi i nubendi, da una terza persona, con la procura firmata e le copie dei documenti di identità di entrambi gli assenti.

ESPOSIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'esposizione delle pubblicazioni sull'Albo pretorio on-line, presente sul sito internet istituzionale del Comune; provvede inoltre a richiederne l'esposizione presso l'eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi. Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi; seguono poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, in qualsiasi Comune italiano, non oltre 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l'Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l'autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile in Castelleone è necessario concordare la data con l'Ufficio di stato civile e presentare la richiesta di prenotazione della sala per la celebrazione. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato civile, al termine della procedura, invia all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto la relativa delega per la celebrazione del matrimonio. Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Cosa serve

Ciascun nubendo deve presentarsi all'Ufficio di Stato civile munito di un valido documento di identità, nonché con una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Castelleone, oppure con due marche da bollo se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano (se entrambi i nubendi sono cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo). L'Ufficio di stato civile provvede poi a richiedere ai Comuni di residenza e di nascita dei nubendi le relative certificazioni al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione di matrimonio. Casi particolari DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati: Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova) Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza Nubendi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza Nubendi residenti all'estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Castelleone, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque consigliato eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio. Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante. Inoltre, se uno dei nubendi vorrà procedere, nell'atto di matrimonio, al riconoscimento di figli naturali avuti in precedenza con l'altro nubendo, l'Ufficio di Stato civile dovrà essere prontamente informato di tale intenzione, al fine di acquisire d'ufficio i documenti necessari, verificare la presenza di possibili cause ostative, informare i nubendi della necessità di produrre eventuali documenti non acquisibili d'ufficio. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti: Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità. Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura. I nulla osta rilasciati dai consolati dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, della Moldavia e della Turchia sono esenti dalla legalizzazione da parte della Prefettura. Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché eventualmente le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge). Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza. Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare: documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico; certificato rilasciato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite in Roma attestante la capacità a contrarre matrimonio; Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio. In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto riportati presentano una disciplina diversa rispetto a quella generica: per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale (invece del "generico" nulla-osta), redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia; per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato; per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese, direttamente in lingua italiana, oppure in norvegese con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta l'Apostilla; per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre; per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre; per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell'Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all'estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all'ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità; per i cittadini danesi, il nulla osta viene rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesca con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'Apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) per i cittadini lituani, le autorità competenti a rilasciare il nulla osta sono gli Uffici comunali di Stato Civile lituani, secondo un modello approvato dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, che necessita di Apostille e traduzione; per i cittadini finlandesi, il nulla osta è rilasciato dall'autorità amministrativa locale finlandese, secondo un modello concordato con il Ministero degli Affari Esteri, debitamente tradotto e munito di Apostille per i cittadini britannici, è prevista, in alternativa, una duplice possibilità: o il nulla osta rilasciato dall'autorità diplomatico consolare britannica in Italia secondo il criterio generale oppure un 'Certificato di non impedimento' rilasciato dal Registry Office Britannico nel Regno Unito, debitamente tradotto e apostillato, accompagnato da una 'Dichiarazione giurata bilingue' resa dagli interessati nel Regno Unito presso un avvocato o un notaio britannici, munita di Apostilla; per i cittadini messicani, il nulla osta è rilasciato dai Registri Civili degli Stati Messicani e viene denominato 'Constancia de Inexistencia de Registro', certificato che attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato; il predetto documento necessita di Apostilla e traduzione.

  • Diversità di sesso
  • Età superiore ai 18 anni (riducibile a 16 con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni)
  • Mutuo consenso
  • Capacità intellettiva
  • Libertà di stato
  • Mancanza di particolari vincoli di parentela o affinità
  • Inesistenza di delitto

Cosa si ottiene

Al termine della procedura si otterrà il diritto di sposarsi.

Procedure legate all'esito

Comune di Castelleone - ufficio servizi demografici-Piazza del Comune 3

tel 0374-356319/341 - mail demografici@comune.castelleone.cr.it – pec comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it

Orari sportello:

Lunedì: 9,30 - 12,45
Martedì: 9,30 - 12,45
Mercoledì: 8,45 - 12,45 e 15,00 - 17,00
Giovedì: 9,30 - 12,45
Venerdì: 9,30 - 12,45
Sabato: 9,15 - 11,45

Tempi e scadenze

Sentire direttamente  l'ufficio preposto.

Quanto costa

1 Marca da bollo (Se entrambi residenti a Castelleone)
16 Euro

2 Marche da bollo (Se residenti in Comuni diversi)
32 Euro

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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