Passaggio di proprietà dei veicoli

  • Servizio attivo

Servizio del comune di Castelleone riguardante il passaggio di proprietà dei veicoli


A chi è rivolto

Proprietari che intendono trasferire la proprietà di un veicolo.

Descrizione

La dichiarazione del proprietario che intende trasferire la proprietà di un veicolo può essere autenticata dagli incaricati comunali.

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati: Gli autoveicoli iscritti al PRA Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE
Trasferimento del diritto di proprietà dei veicoli, sia per atto tra vivi, sia mortis causa (accettazione d'eredità). Donazioni di modico valore. Vendita del veicolo (cosiddetto atto bilaterale) sottoscritta dal venditore - intestatario e dall'acquirente quando non si utilizza il certificato di proprietà per la formulazione dell'atto di vendita. Vendita con patto di riservato dominio; atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD e atto liberatorio del PRD. Vendita effettuata da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c). Atto costitutivo di ipoteca avente ad oggetto il bene mobile registrato (autoveicolo, motoveicolo e rimorchio). Rettifica di dati contenuti negli atti sopra indicati autenticati con le nuove modalità. Atti con i quali si modifica il regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali e viceversa (rivenditori di veicoli usati che usufruiscono dei benefici previsti dalla c.d. "Legge Dini"). Formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 C.d.S. e art. 18 L.289/2002) o ricostruiti Formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria). Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA. Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure STA o comunque prima del 17/03/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione) e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L.248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio. Possono essere autenticati ex art. 7 L.248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).

ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI
Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per: Cancellazione d'ipoteca. Costituzione di diritti d'usufrutto. Prima iscrizione al PRA (qualora non sia utilizzata l'istanza dell'acquirente). Trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni (per esempio: cessione di azienda). La procura a vendere va autenticata dal notaio. E' necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè: Prima iscrizione di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo. Prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

Come fare

La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore. Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione della firma nella seconda parte del riquadro "T". Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati. E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c.. In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti. Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).

Cosa serve

Per accedere al servizio sono necessarie le condizioni elencate di seguito; se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile.

  • Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare) Documento d'identità in corso di validità e in originale
  • Marca da bollo 16 euro

Cosa si ottiene

Al termine della procedura si otterrà l'autentica della firma.

Procedure legate all'esito

Comune di Castelleone - ufficio servizi demografici-Piazza del Comune 3

tel 0374-356317/318 - mail demografici@comune.castelleone.cr.it – pec comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it

Orari sportello:

Lunedì: 9,30 - 12,45
Martedì: 9,30 - 12,45
Mercoledì: 8,45 - 12,45 e 15,00 - 17,00
Giovedì: 9,30 - 12,45
Venerdì: 9,30 - 12,45
Sabato: 9,15 - 11,45

Tempi e scadenze

Non sono previsti tempi o scadenza

Casi Particolari

SMARRIMENTO DOCUMENTI DI PROPRIETA'
Chi si presenta allo sportello senza il CDP perché smarrito o comunque indisponibile, deve richiederne un duplicato, che verrà rilasciato dal PRA in brevissimo tempo. Pertanto, senza il nuovo CDP o foglio complementare, non si potrà effettuare il passaggio di proprietà.

FOGLIO COMPLEMENTARE
I veicoli immatricolati prima del 26 aprile 1994 non sono dotati del CDP ma del foglio complementare. In questo caso sul foglio complementare non va scritto alcun passaggio di proprietà, ma va compilato apposito modello di "dichiarazione di vendita", sottoscritto dal solo venditore, con firma da autenticare.

VENDITA DI BARCA
Parimenti, in caso di vendita di barca non esiste il CDP, ma si utilizza apposita dichiarazione di vendita verbale.

VENDITORE PROPRIETARIO NON INTESTATARIO
(art. 2688 c.c.): non si compila il CDP o il foglio complementare, ma l'apposito modello di dichiarazione di vendita con firma da autenticare.

SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA"
In tutti i casi sotto riportati si utilizzano gli appositi modelli, le cui firme andranno autenticate, non compilando il CDP. Si segnala che lo Sportello Servizi demografici non provvederà all'autenticazione della firma qualora il richiedente non sia un erede del proprietario indicato sul CDP o foglio complementare. Un solo erede che vende il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, si compila il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c. che si intesta il veicolo: l'erede compila il modello di richiesta di intestazione mortis causa, che contiene anche la dichiarazione di essere l'unico erede Più eredi che vendono il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, tutti gli eredi compilano il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c. che si intestano il veicolo: tutti gli eredi compilano il modello di richiesta di intestazione mortis causa.

ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
Sia nel caso di persone fisiche che di persone giuridiche, occorre innanzitutto accertarsi che il sottoscrittore corrisponda all'intestatario come risulta nel quadro "B" del CDP, o che disponga di un titolo idoneo per sottoscrivere (ad esempio procura notarile).

ACCERTAMENTO DEI POTERI DI FIRMA IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE
Nel caso di persone giuridiche, si dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri, nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio, data della procura, notaio). Il potere di firma può essere comprovato tramite presentazione di: Visura camerale (validità 6 mesi) Certificato camerale (validità 6 mesi) originale in bollo o fotocopia senza bollo, statuto societario in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia senza bollo (Risoluzione Ag. Entrate n. 388/E del 20/10/2008) Procura speciale in originale Procura generale in copia conforme in bollo o in fotocopia senza bollo Qualora nell'autentica non venga citato l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione in corso di validità, comprovante tali poteri.

PLURALITA' DI AUTENTICHE
Qualora vi sia più di un sottoscrittore (ad esempio per veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, etc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore; da quest'ultima data decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto. In tali casi occorre apporre un solo contrassegno telematico poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

RETTIFICHE DATI, POSTILLE, CANCELLAZIONI, CORREZIONI
Le postille, cancellazioni e correzioni vanno effettuate nei modi corretti (interlineando il testo da correggere, scrivendo il dato corretto senza abrasioni, cancellature o sbianchettamenti, apponendo la dicitura "p.a." - postilla approvata - e la firma) Se il dato errato è dovuto a errore di battitura o scrittura e il dato corretto è comprovato dalla documentazione a corredo della formalità (ad esempio fotocopia documento identità) la postilla non deve essere controfirmata dal venditore Se invece i dati del soggetto acquirente originariamente indicati nell'atto sono stati sostituiti con quelli di un soggetto diverso, oppure siano stati indicati in maniera erronea i dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio), oppure il CDP presenta evidenti e generalizzati errori di compilazione, occorrerà redigere una nuova dichiarazione di vendita autenticata su atto a parte, in forma bilaterale, allegando il CDP sul quale sarà stato preventivamente annullato l'atto di vendita errato con apposita segnatura o timbro. In alternativa, il venditore può richiedere un duplicato del CDP.

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/06/2024

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