Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

Servizio del comune di Castelleone riguardante la dichiarazione di nascita


A chi è rivolto

Genitori di un bimbo nato in un altro Comune ma residenti a Castelleone e che non abbiano già provveduto a dichiarare la nascita presso la struttura sanitaria.

Descrizione

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l'evento presso la Direziona sanitaria dell'Ospedale o, in alternativa presso l'Ufficio di Stato Civile. Consiste nella dichiarazione che debbono rendere i genitori, a seguito della nascita del figlio Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto. Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio. Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria Autorizzazione del Tribunale.

COGNOME DEL BAMBINO
Figlio nato da genitori sposati (almeno uno dei due è italiano): assume il solo cognome paterno. In caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato il doppio cognome, nell'ordine, paterno e materno.
Figlio nato da genitori non sposati tra loro (almeno uno dei due è italiano): assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome del padre. In caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato il doppio cognome, nell'ordine, paterno e materno. Figlio nato da genitori entrambi stranieri: per la determinazione del cognome del neonato si applica la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

NOME DEL BAMBINO Per i cittadini italiani la normativa prevede che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e, a partire dal 2013, può essere composto da un solo nome oppure da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. Quindi le generalità anagrafiche corrispondono solo ed esclusivamente ai nomi antecedenti la virgola. Per il figlio nato da genitori entrambi stranieri: come per il cognome, si applica anche per la disciplina del nome, la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

CITTADINANZA DEL BAMBINO
Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana. Se i genitori sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei paesi di origine dei genitori. In caso di nascita avvenuta fuori dal matrimonio, il rapporto che intercorre fra i figli e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita. Nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinché abbia efficacia il riconoscimento successivo. Nell'ipotesi di figlio con più di quattordici anni il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.). Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice. Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi: prima della nascita del bambino: dalla sola madre; da entrambi i genitori naturali contestualmente, oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di quest'ultima. in sede di dichiarazione di nascita del bambino: dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto; da entrambi i genitori contestualmente: il neonato è figlio di entrambi i genitori. dopo la dichiarazione di nascita del bambino: da entrambi i genitori; dall'altro genitore che non l'aveva riconosciuto. Se il genitore che intende procedere al riconoscimento è cittadino straniero, deve produrre idoneo nulla osta al riconoscimento rilasciato dal proprio Consolato in Italia.

Come fare

Presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l'atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;

Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita.

Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni; l'iscrizione anagrafica del figlio verrà comunque registrata presso il comune di residenza della madre.

Cosa serve

I dichiaranti, se non hanno reso la dichiarazione presso l'ospedale, si devono presentare all'Ufficio di Stato Civile muniti di:

  • valido documento di identità
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
  • Per i cittadini stranieri non è necessaria la presentazione di alcun titolo di soggiorno.

Cosa si ottiene

Registrazione del bimbo  nel registro stato civile "atti di nascita" e all'anagrafe.

Procedure legate all'esito

Comune di Castelleone - ufficio servizi demografici-Piazza del Comune 3

tel 0374-356319/341 - mail demografici@comune.castelleone.cr.it – pec comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it

Orari sportello:

Lunedì: 9,30 - 12,45
Martedì: 9,30 - 12,45
Mercoledì: 8,45 - 12,45 e 15,00 - 17,00
Giovedì: 9,30 - 12,45
Venerdì: 9,30 - 12,45
Sabato: 9,15 - 11,45

Tempi e scadenze

Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

Quanto costa

Gratuito.

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni:

Uffici che erogano il servizio

Ufficio servizi demografici, elettorale e leva

Piazza Comune, 3 26012 Castelleone (Cr)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/06/2024

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